DIBATTITO SULLA LEGGE

SULLA  PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

(Da C. Casini, 2004 - La legge sulla fecondazione artificiale. Un primo passo nella giusta direzione. 04 Ragione, Scienza ed Etica, Ed. Cantagalli, Siena: 158 pp.)

 SLOGAN

 

1) E’ una legge inattuabile ?

 

L'efficienza non può essere cercata a prezzo della vita. Si pensi, ad esempio, ai trapianti di organo. Si tratta di salvare il massimo bene: la vita. Ma ci sono lunghe attese e, probabilmente, non sono pochi coloro che muoiono perché non è stato trovato tempestivamente l'organo necessario. I risultati sarebbero maggiori se fosse lecito espiantare gli organi da soggetti ancora in vita, ma prossimi alla morte. Qualcuno potrebbe domandare: a che servono pochi giorni o mesi di vita in più di una sola persona se l'espianto restituisce molti anni di vita a più persone?

 In questa logica, per realizzare una maggiore praticabilità, attuabilità ed efficienza della legge sui trapianti, si potrebbero condannare a morte tanti altri soggetti "inutili", quali, ad esempio, i malati di mente totali. Su questa strada: perché non tornare alla pena di morte intesa come sanzione risarcitoria per coloro che hanno tolto la vita ad altri? Gli organi del condannato possono guadagnare alla vita altre persone !

 Fortunatamente la legge sul trapianti non consente l'anticipazione della morte a fini di espianto, ed esige che la morte naturale sia rigorosamente accertata, anche se questo può determinare l'inutile deterioramento di alcuni organi. Eppure nessuno dice che la legge è inattuabile. La vita e la dignità dell'uomo costituiscono una frontiera intransitabile. L'efficienza e la praticabilità di una legge non possono essere perseguite prescindendo dal danno (in particolare: dalla morte) che essa produce.

 Facciamo un altro esempio. Alcune aziende sfruttano i bambini nei Paesi del Terzo mondo per produrre beni a costi capaci di reggere la concorrenza. Potrebbe forse un imprenditore sostenere che lo sfruttamento di mano d'opera minorile sottopagata in terre lontane è indispensabile per non chiudere la sua azienda? Se ciò fosse proibito aumenterebbe la disoccupazione in Italia. Dunque - egli potrebbe concludere- non riducete l'efficienza della mia azienda: in nome di essa la norma che vieta il lavoro minorile è "inattuabile". Anche riguardo alla schiavitù non è mancato in passato chi ne riteneva "inattuabile" l'abolizione a causa degli effetti ritenuti devastanti per il sistema economico di quel tempo.

 Entriamo ora nel campo dell'ecologia. Sebbene la nostra nazione sia particolarmente povera di fonti energetiche, un referendum ha imposto di chiudere in Italia le poche centrali atomiche esistenti e di interrompere la costruzione di altre, per il timore dei possibili danni alle persone. Lo spreco di risorse e i rallentamenti dello sviluppo economico non sono stati considerati. L'argomento più convincente era quello della "moratoria". Si diceva: "aspettiamo che la scienza e la tecnica trovino il modo di produrre energia atomica pulita".

 In conclusione il problema non è l'efficienza. Il problema è quello di decidere se il concepito è un essere umano oppure no e se gli interessi del figlio debbano o no essere subordinati a quelli degli adulti.

 2) E’ una legge proibizionista ?

 Al contrario: è una legge che si sforza di dire sì alla vita e al benessere del figlio. Consideriamo, forse, "proibizioniste" le norme che vietano il lavoro dei bambini o delle donne negli ultimi tempi della gravidanza o l'uso di strumenti e sostanze pericolose da parte dei lavoratori? E’proibizionista "il divieto della pena di morte ?

 3) E’ una legge confessionale ?

 E’ falso. Al contrario: è una legge che s'ispira a un principio assolutamente laico.

 Laicità non significa rinunciare a qualsiasi valore. Non significa chiudersi nel dubbio insuperabile. Non significa che lo Stato ha la sola funzione di garantire che ogni cittadino possa fare quello che vuole. Non a caso lo Stato moderno rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, rinuncia alla pena di morte, punisce i reati, esige la solidarietà sociale. E evidente che dietro queste scelte vi sono valori etici.

 La laicità implica la possibilità di tutti i membri di una società di vivere e lavorare insieme, indipendentemente dalle convinzioni religiose, perché, indipendentemente da esse, la ragione scopre un obiettivo comune: il valore dell'uomo. Uomo come fine e ragione come mezzo sono gli elementi costitutivi della laicità. Perciò quando si discute dello statuto dell'embrione umano e dei diritti dei bambini non si viola la laicità né si prefigura uno stato etico e confessionale, ma si investiga sulla natura e sui finalismi stessi dello stato laico.

 Tanto poco la legge è confessionale o cattolica che l'antropologia cristiana ha espresso chiaramente nei documenti ufficiali della Chiesa (in particolare nell'enciclica Evangelium vitae del 1995, nell'istruzione Donum vitae del 1987 e in vari interventi di Giovanni Paolo II) una generale riserva verso la fecondazione in vitro, eterologa o omologa che sia.

 Quando all'art. 14 si cerca di impedire l'uccisione premeditata di embrioni proibendone la crioconservazione come metodica ordinaria, la produzione soprannumeraria, la selezione preimpianto, la sperimentazione distruttiva, ci si colloca, senza che nessuno possa avere dubbi, sul terreno civile e dei diritti umani.

 Va detto, anzi, che anche su questo terreno il testo della Camera non è così rigoroso come si sostiene. Esso cerca di ispirarsi al principio che la generazione artificiale di ogni essere umano implica la sua destinazione alla nascita, ma non fa questione sulla rilevante perdita di embrioni che pur vengono trasferiti in utero, una perdita  si dice  che avviene anche nel caso di fecondazione naturale, ma che non pochi biologi ritengono superiore percentualmente a quella che si verifica in natura.

 In conclusione si può ricordare la celebre frase che il laicissimo filosofo Norberto Bobbio disse in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera nel 1981: 'M stupisco che i laici lascino ai cattolici il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere".

 4) La legge è contro la scienza ?

 E’ falso. La scienza dice che fin dal concepimento un essere umano si sviluppa in modo continuo, autonomo e finalisticamente organizzato. I processi della fecondazione e dello sviluppo embrionale e fetale sono stati scoperti e descritti proprio dalla scienza moderna. Prima erano oggetto di fantasia, intuizione ed ipotesi. Convenzioni internazionali e leggi sottopongono a limiti rigorosi la sperimentazione sull'uomo, specialmente quando si tratta di bambini e soggetti incapaci. Nessuno dice che questi limiti sono contro la scienza.

L'art. 2 della Convenzione di Oviedo siglata il 4/4/97, (di cui in Italia la L. 28/3/2001 n. 145, ha autorizzato la ratifica) stabilisce che “l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza”.

 Del resto la Convenzione intende espressamente porre un argine, come espressamente si dichiara nel preambolo, contro "gli atti che possono mettere in pericolo la dignità umana mediante un uso improprio della biologia e della medicina".

 A volte, come gli argini dei fiumi aumentano la forza e la velocità delle acque, così taluni limiti posti alla ricerca scientifica ne affrettano il cammino verso obiettivi di liberazione e crescita umana.

 In effetti il divieto di distruggere l'embrione stabilito nella legge impegna:

 a) a riprendere la ricerca per conoscere e combattere le cause della sterilità, ricerca che è stata del tutto abbandonata dopo la diffusione della Fivet e che la legge esplicitamente stimola e finanzia (art. 2);

 b)  a sviluppare la tecnica per il congelamento degli ovociti, la cui distruzione non comporta problemi etici, in sostituzione del congelamento degli embrioni;

 c) a rispettare sempre di più i cicli naturali della donna, senza iperstimolazioni selvagge, che sono dannose per la donna e producono ovociti meno capaci di essere fecondati'.

 5) E’ una legge antieuropea ?

 Al contrario. Il provvedimento italiano rispetta le indicazioni che il Parlamento europeo ha espresso nella risoluzione del 16 marzo 1989 confermata con altra risoluzione del 1996, "Sui problemi etici e giuridici della fecondazione artificiale umana" nella quale la PAU eterologa è dichiarata "non auspicabile" e si invitano gli Stati membri a regolare la materia in modo da tenere conto prioritariamente dei diritti alla vita, alla famiglia, alla identità biologica e psicologica del concepito "fin dalla fecondazione" e, conseguentemente, sono esortati ad evitare lo "spreco" e il congelamento degli embrioni. In altra risoluzione dello stesso giorno "sui problemi etici e giuridici della ingegneria genetica urnana" si afferma che la protezione dovuta anche allo zigote esclude che egli possa essere sottoposto a sperimentazioni che non siano nell'interesse di lui stesso.

 E’ vero che altri paesi europei hanno legislazioni più permissive (qualche volta molto più permissive) della legge italiana. Tuttavia un paese importante come la Germania ha una legge simile a quella italiana (L. 13/12/90 sulla protezione dell'embrione). Inoltre va registrata la tendenza ad una progressiva limitazione delle nuove tecniche: così in Svezia dove l'iniziale permissività è stata limitata con il divieto di Fivet eterologa (L. 711/88), così in Svizzera dov'è espressamente vietata la diagnosi preimpianto (art. 5/3 L. 18/12/98); così in Spagna, che recentemente  ad imitazione dell'Italia  ha introdotto la regola che non debbono essere generati più di tre embrioni in un solo ciclo e che tutti gli embrioni così generati devono essere immediatamente e contemporaneamente trasferiti in utero (L. n. 45 del 21/11/2003, che ha corretto la L. n. 35 del 1988, ampiamente permissiva).

 Infine bisogna capire qual è la vera idea d'Europa e quale sia il ruolo dell'Italia in essa: l'Italia deve essere imitatrice acritica o deve offrire un contributo e un esempio originale ?

 6) La legge è "oscurantista " e “medioevale” ?

 Tutt'altro. Nel Medioevo non c'era la procreazione artificiale. Nel Medioevo c'era, invece, la schiavitù. Secondo la legge gli schiavi non erano persone. Il diritto li considerava simili alle cose. In altre epoche anche le donne, i neri, i bambini, gli stranieri non avevano un pieno riconoscimento di soggetti uguali agli altri uomini liberi, maschi, adulti, cittadini e bianchi. La legge che dichiara anche il concepito un soggetto è nella linea della modernità e del futuro, non dell'arretramento in epoche Passate.

 Per dimostrare quanto il riconoscimento della identità umana e della soggettività giuridica del concepito sono una acquisizione della modernità e una proiezione verso il futuro, si possono leggere alcuni passaggi di sentenze costituzionali di paesi che hanno particolarmente sofferto a causa di teorie e pratiche discriminatorie applicate sul loro territorio.

 All'indomani della caduta del muro di Berlino, la Corte Costituzionale ungherese così ha scritto (sentenza n. 64 del 17/12/91): “Il concetto giuridico di uomo si dovrebbe estendere alla fase prenatale, fino al concepimento. La natura e la portata di tale estensione potrebbero essere paragonate soltanto alla abolizione della schiavitù, anzi sarebbero ancora più significative, perché la soggettività giuridica dell' uomo raggiungerebbe il suo estremo limite possibile e la sua perfezione: i vari concetti di uomo potrebbero coincidere". In Germania la consolidata giurisprudenza costituzionale (sentenze del 25/2/75, 4/8/92 e 28/5/93) afferma che il diritto alla vita del "bambino non ancora nato" ha come fondamento "i principi della struttura statale, che possono spiegarsi soltanto con l'esperienza storica e con il contrasto morale e spirituale rispetto al precedente sistema del nazionalsocialismo". Perciò  continua la sentenza 25/2/75 della Corte Costituzionale tedesca  "Di fronte all'onnipotenza dello stato totalitario, che pretendeva per sé il dominio senza limiti su tutti i settori della vita sociale e per il quale il rispetto per la vita del singolo non significava niente ( ... ) la Costituzione ha costituito un sistema di valori che pone il singolo uomo, nella sua dignità, al centro della sua costruzione ( ... ) l'uomo possiede un valore proprio e autonomo che esige il rispetto incondizionato della vita di ogni singolo, anche di colui che può sembrare socialmente senza valore ( ... ). Questa scelta fondamentale determina la struttura e l'interpretazione dell'intero ordinamento giuridico".

 Di questo si discute contemplando l'embrione in provetta. Niente di meno. Dove sta la caduta all'indietro?

 7) E’una legge in contraddizione con quella sull'aborto ?

 Non sarebbe un gran male. Non sono pochi quelli che desidererebbero un ripensamento sulla L. 22/5/78 n. 194 sulla interruzione volontaria della gravidanza (Ivg). D'altra parte non sono pochi neppure quelli, che, al contrario, considerano quest'ultima intoccabile. Proprio per questo essi sono i più accesi nel criticare la nuova norma sulla PAU. Essi sono riusciti a introdurre nell'art. 14 la salvaguardia della L. 22/5/78 n. 194, dopodiché affermano la contraddittorietà della legge. Abbiamo già risposto al n. 2 del Capitolo III, ma sembra opportuno ripetere.

Le situazioni regolate dalla legge sulla PAU del 2004 e dalla L. 194 del 1978 sono diverse, mentre non è detto che il principio ispiratore sia opposto. Certamente la nuova legge riconosce la identità umana e la soggettività giuridica del concepito, ma non si può affermare che la legge 194/78 esplicitamente la neghi. Soltanto l'interpretazione radicale afferma che il concepito è un grumo di cellule, cioè una cosa, e di fatto la legge sull'aborto è stata applicata spesso "come se" non ci fosse di mezzo la vita di un essere umano. Ma tali modalità applicative contrastano con la legge 194/78, la quale, all'art. 1, assicura di voler proteggere la vita umana fin dal suo inizio. La Corte Costituzionale, fin dalla sua decisione del 18/2/75, non ha affatto negato il diritto alla vita del concepito, ma, al contrario, ha configurato uno "stato di necessità", il quale suppone il conflitto tra i diritti di due soggetti. L'ultima decisione in materia di aborto, la sentenza n. 35 del 10/2/97, ha affermato chiaramente il diritto alla vita del concepito fin dalla fecondazione ed ha interpretato la legge 194/78 come diretta a tutelare non solo la madre, ma anche il figlio, attraverso il bilanciamento degli opposti interessi e l'intervento della società (medico e consultorio) nella speranza di favorire così la prosecuzione della gravidanza anche quando la donna è orientata all'aborto. La situazione che determina il possibile configurarsi dello "stato di necessità" è la gravidanza, cioè il fatto che un essere umano vive dentro un altro essere umano.

 Perciò l'aborto legale è stato giustificato con motivazioni che non sono proponibili per consentire la soppressione dell'embrione generato in provetta.

 Si è detto: occorre contrastare l'aborto clandestino; il divieto penale si è dimostrato inefficace; bisogna creare le condizioni affinché vi sia un contatto tra la donna e il medico, al fine, non solo di evitare l'aborto praticato da persone inesperte e l'autoaborto, ma anche di limitare le interruzioni di gravidanza ("socializzare per prevenire"); la gravidanza costituisce una situazione particolarissima: non ci sono strumenti per impedire alla donna di rifiutare il figlio se non c'è la sua collaborazione; vi sono dei casi, come la violenza carnale e la malattia grave della madre nei quali, per molti, non è perseguibile la Ivg.

 Ognuno può constatare che nessuna delle suddette motivazioni è utilizzabile per giustificare la distruzione di embrioni umani nel caso della procreazione artificiale.

 A ben guardare l'uccisione di un embrione umano, come avviene quando lo si seleziona prima dell'impianto o lo si sottopone a sperimentazione distruttiva o lo si elimina perché diventato inutile, è più conturbante dello stesso aborto volontario. La cosificazione dell'uomo quando una intera equipe di persone ne progetta, con accordo preventivo, la produzione per destinarne almeno una parte alla distruzione è totale e molto più evidente che non nel caso in cui una donna disperata e sola decide di abortire. Quest'ultima si trova di fronte ad un figlio che non voleva, mentre certe metodiche di fecondazione artificiale generano la vita per poterla in certa misura sopprimere o comunque accettando preventivamente l'idea di poterla sopprimere. La donna incinta si sente in una situazione di insuperabile necessità mentre nella procreazione artificiale è possibile, fin dal momento della fecondazione, imporre regole per evitare la generazione soprannumeraria, la selezione e il congelamento e, dunque, l'eliminazione premeditata e diretta. Non si deve costruire artificiosamente la "necessità".

Una larga parte di quanti difendono la L. 194/78 ritiene che la prevenzione principale dell'aborto sia la prevenzione dei concepimenti mentre nel caso della fecondazione artificiale il limite dei concepimenti per evitare le uccisioni viene da alcuni considerato contrario alla scienza!

In conclusione l'affermata contraddittorietà non determina una debolezza logica della legge sulla PAU, ma, piuttosto, del modo in cui è applicata la legge sull'aborto (quand'anche si voglia continuare a difendere quest'ultima).

 8) E’ una legge "atroce” ?

 L'uso dell'aggettivo "atroce" dimostra soltanto l'ignoranza e il pregiudizio irrazionale dei critici. Essi vogliono far credere che l'art. 6 consente il ricorso alla forza per trasferire un embrione nell'utero di una donna che non lo voglia. Aggiungono che una tale violenza compiuta manu militari sarebbe possibile anche se risulta che l'embrione è "malato". Sostengono che l'art. 6 costituirebbe un incentivo all'aborto, in quanto  ferma restando la legge 194/78  la donna, costretta ad accogliere un embrione "malato", potrebbe poi interrompere la gravidanza. Fanno credere che il medico di fronte al rifiuto alla donna, se non può imporgli con la forza il trasferimento, essendo penalmente vietato sia il congelamento dell'embrione, sia la sua distruzione, dovrebbe inevitabilmente essere punito.

 A queste tesi, un po' farneticanti, si può dare una risposta semplice. Esse si fondano su un falso. Infatti la legge non prevede nessun trattamento sanitario obbligatorio. Quindi l'immagine della donna costretta fisicamente a prendere l'embrione nel suo corpo è semplicemente assurda e illecito sarebbe il ricorso alla costrizione. Analogamente è ridicola l'idea che il medico debba essere punito per un comportamento non compiuto da lui! Basta rileggere l'art. 40 primo comma del codice penale secondo il quale nessuno può essere punito per un evento che non è conseguenza della sua azione od omissione.

 Una inaccettabile semplificazione  che sostanzialmente si risolve in un'altra falsità  riguarda la questione dell'embrione "malato". A parte che ha qualche aspetto di "atrocità" l'idea di combattere le malattie sopprimendo i malati, per affrontare il problema specifico basta porsi una domanda: come si fa a sapere, prima del trasferimento in utero, se un embrione è portatore di malformazioni genetiche? Occorre la cosiddetta "diagnosi preimpianto". Essa consiste in un prelievo di due cellule, previa perforazione della membrana che lo avvolge, dall'embrione giunto allo stadio di 6 od 8 cellule e sottoporre le due cellule così prelevate  ancora totipotenti  a trattamenti inevitabilmente distruttivi. L'embrione così biopsato viene eliminato se ritenuto malformato; viene invece trasferito in utero se ritenuto sano. La inaccettabilità di tale tecnica risulta dai seguenti dati di fatto: a) l'embrione biopsato è un embrione ferito. In un certo numero di casi muore prima del trasferimento anche se sano. b) Anche quando arriva allo stadio di blastula la sua struttura somatica è ridotta del 20% e diminuiscono le sue possibilità di impiantarsi e di svilupparsi fino al parto. In effetti le percentuali di "successo" quando si trasferiscono embrioni biopsati sono minori. c) Inoltre la diagnosi preimpianto non dà risultati certi, cosicché in una alta percentuale di casi (tra il 5% e il 10"/o), si distruggono embrioni sani erroneamente ritenuti malati. La diagnosi pre impianto implica, perciò, la eliminazione direttamente voluta di un rilevante numero di esseri umani. d) Ma non è tutto. Si potrebbe forse sostenere che, essendo le due cellule prelevate totipotenti, se adeguatamente trattate potrebbero svilupparsi fino a divenire un neonato. La procedura della diagnosi preimpianto comporta, perciò, una clonazione per scissione gemellare, vietata dall'art. 13. e) Per procedere alla diagnosi occorre avere un abbondante numero di embrioni (non meno di 9 è stato detto nel corso di un dibattito sull'argomento, organizzato dal gruppi parlamentari D.S. al Senato e alla Camera). Già questo fatto determina il rischio del congelamento e dello stoccaggio degli embrioni eventualmente non "utilizzati".  Infine la stessa diagnosi preimpianto, usata per evitare malformazioni, produce essa stessa malformazioni.

 Non a caso quando viene effettuata la diagnosi preimpianto è prescritta anche l'amniocentesi e il tasso di malformazioni maggiori e minori registrate nella gravidanza e/o dopo il parto è paragonabile (probabilmente è superiore) a quello registrato nel caso che non sia stata effettuata la biopsia.

 La risposta che la diagnosi preimpianto è, allo stato, una pratica inaccettabile è dimostrato dal fatto che sono pochissimi in tutto il mondo i centri che la eseguono e che essa è espressamente vietata in Svizzera (1998), Germania (1990) e Austria (1992). In Italia il divieto di eseguirla risulta dall'art. 13, terzo comma, lettera b (divieto di selezione a scopo eugenetico di embrioni) e dall'art. 14, primo comma (divieto di soppressione di embrioni). Così stando le cose cade anche l'obiezione che l'art. 6, terzo comma incentiverebbe l'aborto e non c'è neppure bisogno di considerare che l'aborto terapeutico suppone l'accertato danno alla salute della madre (non essendo sufficiente l'accertamento dell'anomalia del nascituro: anche la legge 194, sia pure ipocritamente, non ha accettato il principio della selezione eugenica) e che è diverso il caso della gravidanza imprevista e indesiderata da quello in cui essa è lucidamente decisa e cercata con determinazione.

 Contro questi argomenti si è obiettato che il 5' comma dell'art. 14 prevede che, a richiesta dei genitori, il medico deve fornire informazioni non solo sul numero degli embrioni generati e trasferiti, ma anche sul loro stato di salute. Apparentemente la norma sembra supporre la diagnosi preimpianto ma non è così. L'osservazione degli embrioni al microscopio, non lesiva, è ovviamente possibile. Tale osservazione non è in grado di accertare patologie ereditarie, ma solo il grado di sviluppo dell'embrione e la sua conformazione somatica. Perciò può dimostrare che l'embrione è morto, o si sviluppa con modalità o ritardi, che non gli consentono di impiantarsi in utero anche se trasferito. Se l'embrione è morto è ovvio che non ha senso il trasferimento, ma è giusto che la coppia conosca l'evento accaduto.  E' giusto dare anche l'informazione che l'embrione non è vitale al punto da esservi la certezza che esso non si impianterà. Non è necessario affrontare il delicato problema se in questo caso il trasferimento sia un atto egualmente doveroso o una forma di accanimento terapeutico. In ogni caso la coppia deve essere informata. E' noto che anche nel caso di fecondazione con atto sessuale normale un imprecisabile ma significativo numero di embrioni muore. Nonostante il velo di mistero che ancora avvolge le primissime fasi della vita, i genetisti pensano che una causa frequente sia una sorta di selezione naturale: gli embrioni malformati non riescono ad impiantarsi e/o a svilupparsi. g) Questo, tra l'altro, è un ulteriore argomento contro la diagnosi preimpianto. Se la natura - che sbaglia molto meno dell'artificio - non fa crescere gli embrioni "malati", perché eliminare molti sani senza neppure avere la certezza di individuare il malato? E comunque perché addossarsi la responsabilità di uccidere un essere umano? Lasciamo che la natura faccia il suo corso! Ma, nel caso in cui l'osservazione al microscopio mostra che l'embrione, per il suo ritardo di sviluppo o per la sua conformazione morfologica, sta per morire o non potrà impiantarsi mai, il trasferimento può sembrare inutile. Ma possono esistere embrioni il cui stato di sviluppo può far pensare ad una loro minore capacità di impianto, senza che essa venga esclusa. In tal caso, essi devono essere trasferiti e la coppia, ove lo chieda, ha diritto di conoscere lo "stato di salute" dell'embrione.

 In conclusione: anche il 5' comma dell'art. 6 è del tutto ragionevole e non prova affatto né che la diagnosi prenatale è consentita, né che la legge è "atroce". Al contrario appare giusto che la coppia sappia se un embrione è morto, se non ha raggiunto lo sviluppo sufficiente per essere trasferito e se vi siano maggiori o minori possibilità che quello o quelli trasferiti si impiantino.

 Occorre, infine, segnalare alcune evidenze fondate sull'esperienza e sulla psicologia.  E' praticamente impossibile che una donna, dopo aver lungamente desiderato un figlio, dopo aver preso con il coniuge, o il partner e il medico la decisione, seria­mente ponderata, di chiedere la PAU, dopo aver atteso sette giorni prima di iniziare il controllo del ciclo e dell'ovulazione, dopo aver, forse, assunto sostanze iperovulatorie e dopo essersi sottoposta a successivi controlli (tutte circostanze che richiedono tempo prima della formazione dell'embrione), entro il brevissimo periodo massimo di due giorni successivi all'annuncio "finalmente c'è un figlio", cambi idea e non voglia il trasferimento. L'esperienza dice che ciò non accade, al punto che anche l'Ivg, una volta avvenuto l'impianto, viene richiesta molto raramente persino quando sopravvengono difficoltà.

 Ciò nonostante, si può chiedere: se non c'è obbligo coercibile, che senso ha la irrevocabilità della richiesta, una volta formato l'embrione? La risposta è convincente. In primo luogo la valutazione di antigiuridicità ha una rilevante funzione. Il diritto non deve soltanto costringere e punire. Può anche limitarsi ad indicare un valore. Non altrimenti avviene per il dovere dei figli di rispettare i genitori (art. 315 c.c.) o per il dovere di fedeltà dei coniugi (art. 143 c.c.). Anche in questi casi possono individuarsi conseguenze, ma di carattere né costrittivo né necessariamente penale. Se è l'uomo a cambiare la decisione, la donna può legittimamente procedere al trasferimento. Mentre per la richiesta occorre la volontà comune e, prima della formazione dell'embrione, per la revoca basta la dichiarazione di uno solo, dopo la generazione del figlio l'uomo non può impedire la prosecuzione della procedura con tutte le conseguenze in ordine alla sua paternità e ai conseguenti doveri. In ogni caso la revoca del consenso, evidentemente anche della donna, può essere apprezzata nel caso di successiva separazione o divorzio, così come in altre vicende familiari che richiedono l'intervento del giudice.

 In realtà la tesi che la donna sarebbe la sola proprietaria dell'embrione è coerente solo con una falsa interpretazione della legge 194/78, quella che afferma l'aborto come un illimitato diritto di libertà. Tale interpretazione è erronea, perché la stessa legge 194, pur con tutte le sue ingiustizie, esprime una valutazione negativa sull'aborto e una preferenza per la nascita, come dimostrano le norme sull'intervento dei consultori, sul colloquio, e come ha affermato la Corte Costituzionale (sentenza 35/98). Ammettere la libera revocabilità della domanda di PAU dopo la generazione del figlio avrebbe avvalorato una perversa interpretazione della legge 194/78. Viceversa il principio dell'art. 6 della Legge sulla PAU può aiutare ad evitare una deriva interpretativa ulteriormente ingiusta della L. 194.

 C'è un ultimo argomento pratico da considerare. Se la donna potesse liberamente revocare il consenso, sarebbe facilmente incentivata la frode. Si potrebbero, cioè, generare embrioni destinati al traffico commerciale e alla sperimentazione con violazione anche della Convenzione di Oviedo.

La stessa scelta di evitare il congelamento per non creare depositi di embrioni, potrebbe essere vanificata.

 Si ripete: il rifiuto della donna di procedere al trasferimento dell'embrione non avverrà mai. Ma se tale ipotesi dovesse verificarsi il vero problema è come garantire il diritto alla vita del concepito. Non c'è altra soluzione che il congelamento in attesa di un ripensamento materno. Si impone la applicazione analogica del 3° comma dell'art. 14 secondo cui, nel caso di una impossibilità di effettuare il trasferimento per una causa sanitaria sopravvenuta, imprevedibile prima della fecondazione, si può procedere al congelamento. In questo senso, giustamente, si è espresso un ordine del giorno approvato dal Senato.

 9) La legge è "contro le donne"?

 Al contrario. Non è vero che la donna potrebbe essere fisicamente costretta ad accogliere un figlioembrione "malato", come già è stato spiegato (v. precedente n. 8). Non è vero che il limite di tre embrioni generabili in un unico ciclo implichi il moltiplicarsi del disagio per la donna. La norma limitatrice ha lo scopo prioritario di evitare il formarsi di un deposito di embrioni che il congelamento stesso distrugge in gran parte e che comunque hanno la morte e non la nascita come prospettiva paradossale di una tecnica che si chiama procreativa. Ma il limite determina anche qualche vantaggio per la stessa donna che vuole essere madre. Se è penoso procedere al prelievo degli ovociti, la iperovulazione è tanto più pericolosa quanto più massiccia è la somministrazione delle sostanze che la determinano. In effetti vi è la tendenza a ridurre nel massimo grado la iperovulazione fino all'obiettivo di non somministrare affatto sostanze iperovulatorie in modo da utilizzare il ciclo naturale. La legge affretterà il cammino verso questo obiettivo. Pare che quanto più numerosi sono gli embrioni generati in ogni ciclo, tanto meno essi sono capaci di essere fecondati e di svilupparsi normalmente. Dunque le nuove regole non sono "contro la donna". Chi sostiene il contrario in primo luogo cancella mentalmente la realtà del figlio, i cui diritti vanno prioritariamente tutelati e, in secondo luogo, non tiene conto delle sofferenze provocate proprio alla donna da una PAU applicata in modo selvaggio.

 10) La legge è anticostituzionale ?

 No, assolutamente. Tutte le tesi della incostituzionalità hanno come presupposto che il concepito non sia un essere umano, ma una "cosa". E evidente che in tal caso ogni limite stabilito dalla legge cozzerebbe contro il principio di ragionevolezza, quello di eguaglianza, la tutela della salute e la libertà della scienza. Ma se anche l'embrione è un essere umano, "uno di noi”, allora sono proprio i medesimi principi invocati (ragionevolezza, eguaglianza, salute, scienza) ad esigere quei limiti che si pretende di dichiarare incostituzionali. Al contrario: la legge potrebbe essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale se non vi fossero quei limiti.

 Sarebbe sufficiente ricordare che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 35 del 10/2/97 (estensore Vassalli) ha usato per ben sei volte quella espressione "diritti del concepito" che è stata riportata anche nell'art. 1 della legge sulla PAU. Tale sentenza dichiarò inammissibile un referendum che intendeva abrogare alcune parti della legge 22/5/78 n. 194 (quella sull'aborto) perché, se il risultato di quel referendum fosse stato positivo, si sarebbe verificata una lesione del "diritto alla vita" del concepito costituzionalmente garantito. Vi si legge che "tale diritto ha conseguito nel corso degli anni un sempre maggiore riconoscimento anche sul piano internazionale e mondiale"; che il diritto alla vita inteso nell'espressione più lata "appartiene all'essenza dei valori supremi su cui si fonda la Costituzione italiana"; che la stessa legge 22/5/78 n. 194 sulla interruzione volontaria della gravidanza riconosce i diritti del concepito, "particolarmente nell'articolo V''; che tale legge deve essere interpretata con il criterio del "bilanciamento", cioè tenendo conto sia del diritto del concepito, sia del diritto della madre.

 Risulta da quanto sopra detto, oltre alla essenzialità dell'art. 1 così come formulato, anche l'erroneità dell'opinione secondo cui l'espressione "diritti dell'embrione" confliggerebbe con la giurisprudenza costituzionale. Al contrario mai la Corte Costituzionale ha negato i diritto dell'embrione. Anzi, fin dalla decisione n. 27 del 18/9/1975 ne ha ancorato la tutela all'art. 2 della Costituzione che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo".

 Questa citazione è di per sé sufficiente a mostrare l'inconsistenza di ogni accusa di incostituzionalità. Tuttavia, per completezza, vanno ricordati anche i pareri del Comitato Nazionale di bioetica, organo appositamente costituito per fornire elementi di giudizio anche al Parlamento. Ebbene, il Comitato, nel parere emanato il 28/6/96, su "Identità e statuto dell'embrione umano", ha così concluso: "Il Comitato è pervenuto alla unanimità a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano fin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si debbono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone". Il parere citato andrebbe letto per intero perché la conclusione è raggiunta attraverso una serie di passaggi tutti interessanti. L'embrione vi si legge  "non è una cosa... nessuna proposta ontologica colloca l'embrione sul piano delle cose, dal momento che la sua stessa natura materiale biologica lo colloca tra gli appartenenti alla specie umana... non si può accettare la legittimità di una discriminazione tra gli esseri umani sulla base del possesso di certe capacità o funzioni... non si può non sentire che l'embrione è un nostro simile".

 In sostanza la vita embrionale costituisce la fase più giovane dell'esistenza umana. Più precisamente la fase più infantile dell'infanzia. Si noterà, specificatamente, che l'argomento in base al quale si suggerisce di trattare l'embrione umano "come una persona" è quello della impossibilità di effettuare una discriminazione tra gli esseri umani.

 In un più recente parere "sulle ricerche utilizzanti embrioni umani e cellule staminali" emanato Fl 1/4/2003 il Comitato nazionale di Bioetica ha espresso la seguente opinione: "Gli embrioni umani sono vite umane a pieno titolo" ed "esiste quindi il dovere morale di sempre rispettarli e sempre proteggerli nel loro diritto alla vita indipendentemente dalle modalità con cui siano stati procreati e indipendentemente dal fatto che, alcuni di essi possano essere qualificati  con una espressione discutibile, perché priva di valenza ontologica  soprannumerari".

 Si possono richiamare anche la risoluzione 16/3/89 del Parlamento Europeo sui "problemi etici e giuridici della procreazione artificiale umana" (che ha indicato come criterio per disciplinare la materia "il rispetto dei diritti e degli interessi del figlio riassumibili nel diritto alla vita e alla integrità fisica, psicologica ed esistenziale, nel diritto alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo e nel diritto alla propria identità genetica") e la raccomandazione 1046 adottata nel 1986 dal Consiglio d'Europa (secondo cui fin dalla fecondazione l'essere umano si sviluppa in modo continuo senza salti di qualità).

Se l'embrione è una entità che ha dei diritti è difficile qualificarlo "oggetto" e non "soggetto"! E’ dunque "razionale" evitare comportamenti che ne determinano la morte in modo premeditato e concordato.Il principio di non discriminazione deve essere evocato per lui, non contro di lui.

 Il diritto costituzionale alla salute, che è uno sviluppo del diritto alla vita vale anche per lui. Costruire un essere umano in provetta non è come somministrare un farmaco in una malattia.

 L'aborto legale non si fonda sulla negazione della identità umana del concepito, ma sullo "stato di necessità". La situazione nella quale interviene la legge 194/78 è diversa da quella in cui viene richiesta la PAU (v. il precedente n. 7).

 La ricerca e la scienza non possono andare contro l'uomo. Lo ha stabilito l'art. 2 della Convenzione di bioetica di Oviedo: “L’interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza" (v. precedente n. 4).

 11) La legge determinerà il turismo procreatico ?

 L'obiezione è la stessa che un tempo si faceva per l'aborto: le restrizioni della legge costringerebbero le coppie italiane a recarsi all'estero. In realtà la situazione è diversa. Purtroppo l'aborto era ed è un fenomeno di massa. Tale, checché si dica, non è il ricorso alla PAU. Quando in Italia c'era il Far West procreatico e in Germania dal 1990 esisteva una legge restrittiva non risulta che molte coppie tedesche siano venute in Italia. Ma quel che è più importante  nessuno dice che in Italia bisogna rendere più lassiste le leggi sul lavoro perché altrimenti le imprese italiane, per ridurre gli oneri, sono costrette a recarsi nei paesi del terzo mondo. Sarebbe un ben misero argomento quello che pretendesse la liberalizzazione della droga o di rendere meno rigorose le norme sull'espianto di organi per il fatto che c'è (eccome se c'è !) un turismo della droga e un turismo per ottenere i trapianti. Per non parlare del turismo sessuale... In verità la questione resta quella del valore che i limiti di legge intendono tutelare e promuovere. Se il valore merita protezione, l'Italia offre un esempio agli altri paesi.

 

DOMANDE

 

12) L 'art. 3 prevede l’accesso anche delle coppie conviventi, ma non stabilisce la durata della convivenza. Non vi è il rischio di frode, cioè che una donna sola o convivente con un altro simuli di convivere con un terzo donatore e realizzi così ciò che la legge vieta (PA U di donna sola e/o PA U eterologa) ?

 No. Questo rischio non esiste perché:

 a) il concetto di "convivenza" è già stato definito dalla giuri­sprudenza. Esso è more uxorio, implica cioè una permanente coabitazione e una durevole ed esclusiva relazione sessuale;

 b) tale situazione è provata mediante autocertificazione, che, se falsa, costituisce un delitto, come stabilisce l'art. 12/3' comma;

c) colui che si autocertifica quale convivente acquista la qualità di padre dell'eventuale figlio, con tutti i conseguenti obblighi, tra cui quello di mantenimento, cosicché non è pensabile la menzogna.

 Va, infine, considerato che se fosse stata stabilita una certa durata della convivenza (ad es. due anni) sarebbe stata molto rafforzata la tendenza a predisporre le liste comunali delle “unioni civili", che costituiscono una spinta ulteriore verso la equiparazione delle convivenze al matrimonio e la svalutazione di quest'ultimo.

 13) Il 4° comma dell'art. 14 vieta la "riduzione embrionaria ", ma poi fa salvi "i casi previsti dalla legge 22/5/78 n. 194 ". In sostanza, la riduzione embrionaria è possibile o non è possibile?

 Purtroppo l'emendamento "salvo nei casi previsti dalla legge 22/5/78 n. 194" è stato approvato ed è un fatto negativo. Tuttavia, nel caso di gravidanza gemellare non è possibile la distruzione di un feto per il solo scopo di volere un solo bambino. Il richiamo non alla legge 194/78 genericamente, ma "ai casi previsti dalla legge 22/5/78 n. 194", dovrebbe condurre l'interprete ad escludere anche nei primi tre mesi la libera decisione della donna (che non è un "caso", ma il modo in cui la legge 194/78 pretende  ipocritamente  di accertare il "caso") e ad esigere un reale controllo medico sul serio pericolo per la salute di lei.

 14) Perché la legge limita la possibilità di ricorrere alla PA U ai casi di sterilità ed infertilità e non la consente quando vi è pericolo di trasmettere una malattia ereditaria ?

 Perché l'estensione avrebbe inevitabilmente comportato il ricorso alla PAU eterologa, con tutti i rischi già indicati al n. 3 del capitolo 3 e l'utilizzazione della diagnosi preimpianto la cui inaccettabilità è stata dimostrata al n. 8 di questo stesso capitolo. La diagnosi preimpianto implica la discriminazione tra esseri umani, è insicura. provoca essa stessa malformazioni. La PAU è una tecnica che ha la funzione di risolvere i problemi della sterilità, non è una terapia per le malattie ereditarie.

 15) In definitiva tutti i vostri argomenti si riassumono in uno solo: il concepito è un essere umano, ma non tutti lo riconoscono. Non sarebbe più coerente con il pluralismo lasciare a ciascuno la libertà di comportarsi come meglio crede ?

 E’ vero che il principio base è quello che riconosce all'uomo la dignità umana fin dal momento della fecondazione, ma deve essere applicato anche il principio che in ogni decisione riguardante i bambini, i loro diritti e interessi devono essere perseguiti con prevalenza rispetto ai diritti e agli interessi degli adulti (art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo).

 Affermare che il concepito è un essere umano è del tutto ragionevole. Lo abbiamo già dimostrato al n. 1 del 111 capitolo e al n. 10 di questo stesso capitolo. Si può controllare anche la documentazione contenuta nell'Appendice. C'è chi la pensa diversamente, ma nel dubbio occorre compiere le scelte che proteggono la vita. Così ci comportiamo nel caso di catastrofi: fino all'ultimo dubbio sull'esistenza in vita di una vittima, si debbono continuare le ricerche.

 Il pluralismo si fonda sulla uguale dignità di tutti gli esseri umani. Perciò esso non può mettere in discussione il suo stesso fondamento, cioè il valore supremo di ogni esistenza umana.

16) Perché affermare , come fa l'art. 1 , "i diritti del soggetto concepito"? Non sarebbe stato sufficiente, come sosteneva una relazione di minoranza, dichiarare la "dignità" dell'embrione umano?

 No. L'esame di tutte le leggi sull’aborto e sulla PAU nonché di tutte le decisioni costituzionali europee in questa materia mostra che c'è un solo modo di proteggere in modo serio la vita umana: quello di riconoscerla come propria di un soggetto che è titolare del diritto alla vita. Occorre una protezione "soggettivizzata", perché una protezione "oggettiva" è insufficiente e ingannatoria. Anche le piante, gli animali, l'ambiente, le opere d'arte etc. meritano protezione, in quanto oggetti "degni" di protezione in vista del bene del "soggetto uomo". Anche l'art. 1 della legge 194/78 sull'aborto afferma la "tutela la vita umana fin dal suo inizio", ma non chiarisce se tale protezione riguarda il valore in sé del concepito in quanto "soggetto", ovvero gli interessi di altri soggetti (i genitori, lo Stato che ha bisogno di cittadini) al soddisfacimento dei quali è destinato I"'oggetto" embrione.

 17) L art. 1 riconosce la capacità giuridica del concepito? Se così è, non ne derivano complicazioni nel campo del diritto civile ?

 Lasciamo gli interpreti stabilire se l'impegno di "assicurare" i diritti del soggetto concepito equivalga al riconoscimento della capacità giuridica. Chi scrive pensa che la risposta debba essere affermativa, perché la definizione di capacità giuridica è "attitudine ad essere titolare di diritti e doveri giuridici". Quindi se ad una entità viene riconosciuta la titolarità anche di un solo diritto, vuol dire che esso è un soggetto giuridicamente capace. Tuttavia la capacità può essere più o meno estesa. Quella dell'embrione umano è limitata, ai sensi della legge che stiamo commentando, al diritto alla vita, alla salute, alla famiglia, alla identità genetica. Non sono affatto toccati i diritti patrimoniali, regolati dall'art. 1 c.c., che resta inalterato. Perciò non si vede quale complicazione ne possa derivare. L'art. 1 c.c. dice che anche il nascituro può essere proprietario in conseguenza di una successione o di una donazione, ma che tale diritto è subordinato alla nascita. Vi sarebbero infatti complicazioni e incertezze per una nuova successione in caso di aborto (spontaneo o provocato poco importa). Ma questa disciplina non è toccata.

 18) Da dove risulta che la diagnosi preimpianto è vietata? Il secondo comma dell'art. 13 consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione...

 Lo stesso art. 13 alla lettera b) del terzo comma vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico e il l' comma dell'art. 14 vieta la soppressione di embrioni. Da queste due disposizioni deriva il divieto della diagnosi preimpianto che è destinata intenzionalmente alla eliminazione degli embrioni (malati) e che è, essa stessa, distruttiva di concepiti (anche sani). Ma non si può escludere che in futuro siano possibili accertamenti non distruttivi e sia possibile porre rimedio a talune delle anomalie riscontrate. In tal caso diviene importante il 2' comma dell'art. 13. Il quale, peraltro, già attualmente, permette le ricerche anche sperimentali sull'embrione già impiantato e in sviluppo durante la gravidanza. E’ noto che già ora possono essere effettuate cure e persino interventi chirurgici sull'embrione. Ciò che è a beneficio dell'embrione stesso (non di altri) non solo è permesso, ma anzi deve essere incoraggiato.

 19) La legge voi dite, è "imperfetta" nel senso che contiene alcuni elementi di ingiustizia. Non sarebbe stato meglio, allora non sostenerla? Perché introdurre una ingiustizia anche se parziale? Si può fare il male a fin di bene ?

La legge non ha affatto introdotto una qualche "ingiustizia". La PAU in precedenza era praticata in Italia quasi senza limiti nella più completa legalità, in base al principio generale dell'ordinamento, applicato in alcune pronunce giurisprudenziali, secondo cui tutto ciò che non è vietato è permesso. La PAU omologa era anche finanziata nel piano sanitario nazionale. Occorreva una legge per modificare questa situazione e la legge ha eliminato molte ingiustizie ma non è riuscita ad eliminarle tutte. Il male non si può mai fare, ma distruggere il male non è male: è bene.

 20) Non si poteva ottenere di più ?

 No. Nell'attuale situazione politica parlamentare non si poteva ottenere di più. Il 2° capitolo lo dimostra.

 21) Ponendosi nell'ottica della antropologia cristiana, non sarebbe stato opportuno proporre una legge che vietasse completamente la PAU in modo da testimoniare con chiarezza il pensiero cristiano ?

 Per molti anni in molte legislature ed anche in quella attuale sono state presentate proposte di legge con tale contenuto, ma non sono state mai prese in considerazione. Non si può dire che il degrado delle coscienze riguardo al diritto alla vita e alla famiglia sia provocato da questa legge. Al contrario: c'era prima e questa legge con la sua posizione sul diritti dell'embrione può invertire la tendenza. In ogni caso il compito educativo e culturale va oltre la legge (v. capitolo VI), ma vi è anche uno stretto dovere verso il prossimo, in particolare verso i bambini nati e non nati, di fare il possibile per impedire o almeno limitare il danno. Il Santo Padre si è occupato di questo problema al n. 73 dell'enciclica Evangelium vitae.

 

PROBLEMI

 

22) C'erano alcune decine di migliaia di embrioni già congelati prima che la legge entrasse in vigore. Che farne ?

 L'art. 17/3° comma affida al Ministro della Salute il compito di definire le modalità e i termini della conservazione di questi embrioni.

 Sembra si debba distinguere tra embrioni per i quali è in corso una procedura di PAU ed embrioni abbandonati, cioè che non sono richiesti da alcuna coppia. Per i primi sembra logico suggerire il completamento della procedura. Il principio generale della legge è la salvaguarda del diritto alla vita. All'atto dell’entrata in vigore della nuova legge la PAU è già iniziata ed anzi in fase di avanzato svolgimento, visto che vi sono degli embrioni congelati. Tale procedura comprendeva, prima della legge, i seguenti momenti essenziali: domanda, controllo del ciclo mensile, somministrazione di farmaci, prelievo dei gameti, produzione di embrioni, utilizzazione di alcuni di essi e congelamento di quelli residui, trasferimento di alcuni embrioni, utilizzazione degli altri embrioni in cicli successivi ove i precedenti trasferimenti non abbiano dato esito positivo. La formazione degli embrioni è un momento decisivo che, nella logica della legge, rende inarrestabile l'ulteriore procedura. Non sorge quindi alcun problema quando gli embrioni già congelati sono "omologhi" ed è già previsto il loro trasferimento.

 Sembra che anche gli embrioni già formati con gameti estranei alla coppia richiedente per i quali è già programmato il trasferimento possano essere trasferiti a favore della coppia stessa. Vero è che la legge proibisce la PAU eterologa, ma essa è già stata effettuata nella parte più importante prima della entrata in vigore della legge, quando non era illecita: il principio della difesa della vita, contenuto nella legge, impone che anche per questi embrioni già esistenti e congelati si tenti il trasferimento e l'impianto in favore della coppia che ne aveva fatto richiesta.

 Resta il problema degli embrioni "abbandonati". In primo luogo sembra che l'abbandono dovrebbe essere accertato con sicurezza mediante modalità che spetta al Ministro definire, ma che non possono escludere l'interpello di coloro che chiesero a suo tempo la PAU. Ma che fare se viene accertato l'effettivo abbandono? Il testo adottato dalla Camera nella XIII legislatura prevedeva quella che impropriamente e giornalisticamente venne chiamata "adozione per la nascita". In realtà, al fine di garantire il primo tra tutti i diritti, quello alla vita, si prevedeva una deroga temporanea al divieto di PAU eterologa consentendo il trasferimento e il tentativo di impianto nel confronti di coppie che avendo i requisiti per l'adozione, ne avessero fatto richiesta. Purtroppo la Camera, nella XIV legislatura, ha cancellato questa norma ed ha addossato al Ministro la responsabilità di ogni decisione.

 Il Ministro non potrà certo destinare alla sperimentazione gli embrioni così individuati, atteso il chiaro dettato dell'art. 13, primo e secondo comma (divieto di sperimentazione) nonché dell'art. 14 primo comma (divieto di distruzione). E’ contrario anche il parere emanato dal Comitato nazionale di bioetica 11 /4/2003: la considerazione degli embrioni come esseri umani fa sì che essi non siano trattati diversamente da come trattiamo i già nati. Potrebbe il Ministro riproporre un sistema, analogo a quello già impropriamente denominato "adozione per la nascita"? Si può ritenere che la delega contenuta nell'art. 17 terzo comma sia abbastanza ampia da comprendere anche questa possibilità? Nonostante che dalla legge emerga il principio di garanzia del diritto alla vita a prima vista la risposta sembra dover essere negativa, sia per la lettera dell'art. 18, (che parla di "conservazione") sia per la rigidità del divieto di ricorso alla PAU eterologa, contenuto nell'art. 4. Tuttavia la riflessione sul fatto che la PAU è già stata attuata, al punto che esistono gli embrioni in provetta (già artificialmente "procreati"), potrebbe aprire qualche spiraglio specialmente se viene ritenuta solida l'interpretazione sopra proposta che consente il completamento della PAU eterologa per le coppie che già l'avessero richiesta e realizzata fino alla formazione degli embrioni prima dell'entrata in vigore della legge. In effetti la soluzione proposta per gli embrioni " eterologhi" già esistenti per i quali è in corso il progetto genitoriale trova sostegno anche nel principio generale di tutela del diritto alla vita emergente dalla legge che prevale sul divieto di PAU eterologa. Quest'ultima è vietata in vista del "meglio" per il figlio e la proibizione vale quando non c'è ancora il figlio. Ma quando già esiste, il meglio per lui è se possibile  continuare a vivere. Questo argomento nel caso di un progetto parentale tuttora in corso rende meno rilevante il fatto che l'eterologa non corrisponde  secondo il giudizio della legge al bene del figlio. Ma allora non c'è molta differenza di fronte all'embrione “eterologo" congelato che rischia la morte (la PAU è già attuata fino al momento decisivo della generazione dell'embrione), tra il fatto che una coppia ne abbia chiesto il trasferimento prima o dopo l'entrata in vigore della legge. Forse l'esame dei lavori preparatori potrebbe fornire qualche luce. Forse anche la lettera dell'art. 18 consentirebbe qualche approfondimento: che bisogno c'è di stabilire le "modalità" di conservazione, se il riferimento riguarda solo aspetti tecnici che sono già noti (azoto liquido a 196 gradi sottozero)? E perché si parla di "termini" e non di "termine"? Il plurale potrebbe alludere a qualcosa di diverso dall'indicazione di un periodo di conservazione, il quale non può che essere unico per tutti gli embrioni. Non è questa la sede per approfondire un argomento su cui una speciale commissione nominata dal Ministro deciderà presumibilmente, così presto l'art. 17 dice: entro, tre mesi) da rendere inutile ogni ulteriore riflessione.

 23) Come garantire che non vi sia una interpretazione permissiva della legge, tale da deformarne in pratica la fisionomia e da frustrarne lo scopo ?

 La questione riguarda prevalentemente la pretesa di alcuni di definire il "concepimento" e quindi il "concepito" in modo diverso da come fino ad ora lo si è inteso. Qualcuno pretende di introdurre il concetto di prezigote, come entità diversa dal "concepito". La fase prezigotica sarebbe quella intercorrente tra la penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita e l'allineamento dei cromosomi di provenienza maschile e di provenienza femminile. Ci sarebbe uno spazio (18-22 ore?) nel quale non essendovi il concepito protetto dalla legge, sarebbe possibile congelare, selezionare, distruggere. Già a prima lettura questa tesi presenta due elementi di grande debolezza. In primo luogo il continuo arretramento del momento di inizio della vita umana mostra la strumentalità utilitaristica delle varie ipotesi. Non è mancato chi ha ritenuto opportuno fissare convenzionalmente al compimento del terzo mese dopo la nascita l'inizio dell'essere umano per consentirne l'eliminazione nel caso di anomalie constatate dopo la nascita. Di certo non pochi considerano la nascita il vero inizio. Nelle discussioni sull'aborto qualcuno sosteneva che il novantesimo giorno di gestazione separa la fase non umana da quella umana. Infine si è tentato di introdurre il concetto di preembrione (su ciò v. l'allegato n. 3). Ed ora ecco il prezigote. In secondo luogo va constatata la incontrollabilità del momento in cui dal c.d. prezigote si passerebbe all'embrione, con il conseguente rischio di facilissime violazioni della legge. La quale, in una materia tanto delicata, deve avere un riferimento assolutamente chiaro e certo. Ma  quel che è più importante  il criterio per cui è riconoscibile un essere umano fin dalla fase iniziale è che lo sviluppo  continuo ed autonomo, finalisticamente orientato  è lo sviluppo di un organismo, cioè di un complesso unitario nel quale le singole parti interagiscono tra di loro così da costituire una unica struttura. Questo si verifica fin dal momento della penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita e non ha un significato decisivo la distanza che intercorre tra i cromosomi, visto che già è incominciata la reciproca influenza.

 

 

A riprova della complessità inerente le attuali problematiche bioetiche messe in luce dalle moderne tecnologie biomediche e a conferma di quanto fosse urgente legiferare in questa delicatissima materia, riportiamo un articolo di Padre Roberto Colombo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, pubblicato sulla rivista "Orizzonte Medico" (2002).

Il Movimento per la Vita italiano, per opera e merito principalmente del suo Presidente Nazionale Dott. Carlo Casini,  può considerarsi fra i promotori e gli artefici principali della legge sulla fecondazione assistita di recente approvazione da parte del Parlamento italiano.

 

Cellule staminali embrionali

autologhe e clonazione

Un aspetto della ricerca legato alla prospettiva degli alloinnesti potrebbe riguardare l'ottenimento di cellule staminali aventi patrimonio genetico preordinato (ad esempio, identico a quello del paziente sul quale verrà effettuato l’innesto, nel caso tali cellule non fossero prelevabili dal suo corpo) o modificato (reprimendo l'espressione di antigeni in grado di scatenare nel paziente una reazione di rigetto dell'innesto, oppure inducendo l'espressione di proteine bersaglio, in grado di consentire la distruzione selettiva delle cellule del tessuto eterologo innestato qualora si verificasse una proliferazione incontrollata di tipo neoplastico).

Nel primo caso -ottenibile solo attraverso le cellule staminali embrionali (ESC)- è stato ipotizzato il ricorso alla clonazione per sostituzione di nucleo (metodologia simile a quella dell'esperimento scozzese sulla pecora Dolly, già applicata anche a bovini, capre, maiali e topi), che potrebbe generare un embrione da oocita enucleato di donatrice e dal nucleo di una cellula somatica del paziente stesso. Il secondo caso può essere applicato anche a cellule staminali di origine non embrionale, come quelle ottenute dal sangue del cordone ombelicale o da tessuti di organismi adulti, in quanto non comporta la sostituzione dell'intero patrimonio genetico nucleare e la sua riprogrammazione epigenetica (che solo i fattori contenuti nell'oocita materno sembra siano in grado di far avvenire), ma si limita ad un intervento genomico assai contenuto e mirato, simile a quello della terapia genica somatica. Larga eco tra i ricercatori e i medici, non meno che nella pubblica opinione e sui mezzi di comunicazione sociale, ha suscitato la notizia dell'autorizzazione, in alcuni paesi della ricerca sperimentale sulle cellule staminali isolate da embrioni umani giacenti sotto azoto liquido (crioconservazione frequentemente connessa alle tecniche di fecondazione in vitro), oppure generati intenzionalmente da oociti e spermatozoi donati alla ricerca. In talune circostanze non è stata neppure esclusa la possibilità di produrre embrioni umani destinati a questo scopo mediante trasferimento di nucleo cellulare (clonazione). L'origine ed il destino di questi embrioni -congiuntamente alle deboli argomentazioni volte a sostenere l'insistente domanda da parte dei ricercatori di poter accedere alla sperimentazione su di loro, ed alle opportunistiche giustificazioni addotte dai responsabili delle politiche di ricerca nell'autorizzarle- non cessano di alimentare sconcerto e viva preoccupazione tra quanti hanno a cuore la vita e la dignità dell'uomo, non meno che il progresso della scienza e le cure delle malattie. Da dichiarazioni rese pubbliche sembra inoltre trasparire una dimensione di priorità scientifica e biotecnologica attribuita alla manipolazione dell'embrione umano quale fonte delle preziose cellule staminali necessarie alla ricerca in vitro e alle prime sperimentazioni terapeutiche, urgenza che pretenderebbe di giustificare al presente il ricorso ad embrioni già conservati o da generare appositamente, pur non escludendo per il futuro l'impiego di cellule staminali non embrionali.

Aspetti antropologici e morali

La ricerca nel campo delle cellule staminali non solo rappresenta una feconda e promettente area di sviluppo della chirurgia dei trapianti di tessuto, "una grande conquista della scienza a servizio dell'uomo" e "uno strumento prezioso nel raggiungimento della prima finalità dell'arte medica, il servizio alla vita umana", ma, “come accade in ogni conquista umana, anche questo settore della scienza medica, mentre offre speranze di salute e di vita a tanti, non manca di presentare alcuni punti critici, che richiedono di essere esaminati alla luce di una attenta riflessione antropologica ed etica" (Giovanni Paolo II, discorso al XVIII International Congress of the Transplantation Society, 29 agosto 2000, in: L'Osservatore Romano, 30.08.2000, p. 5).

Sotto il profilo antropologico, tre appaiono essere le questioni sottese al dibattito in corso sull'estensione all'uomo degli studi sulle cellule staminali e sulle loro potenzialità terapeutiche. La prima, e più radicale, riguarda la domanda sull'uomo in quanto soggetto (malato) da curare, ma anche, e allo stesso tempo, oggetto (biologico) di ricerca scientifica, diagnosi e terapia. Essa rappresenta un caso particolare della domanda antropologica per eccellenza, che riecheggia sinteticamente e persuasivamente nelle parole del salmista: "Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi?" (Sal. 8, 5). Come ha richiamato lo stesso Santo Padre in altra circostanza, per prendersi cura dell'uomo, "occorre anzitutto partire da una visione integrale del suo essere, cioè da una antropologia nella quale egli venga considerato per quello che è realmente, cioè come creatura di Dio, fatta a sua immagine e somiglianza, come essere capace di conoscere l'invisibile, teso verso l'assoluto di Dio, fatto per amare, chiamato ad un destino eterno" (Ai partecipanti al Colloquio della Fondazione Internazionale "Nova Spes", 9 novembre 1987, in: L'Osservatore Romano, 9-10.11.1987, p. 5). Nella dram­matica tensione tra la propria finitudine -che nella malattia, e in particolare quella degenerativa e mortale, emerge in forma più pungente- e la propria costitutiva vocazione alla perfezione totale (cfr. Evangelium vitae, 34-37), si consuma l'esistenza terrena dell'uomo e sgorga il suo grido di salvezza, che in alcune circostanze della vita viene raccolto dalla medicina attraverso quello più palese di salute. La domanda di salute infatti non può mai essere disgiunta dalla invocazione della salvezza (cfr. A. Scola, Salute e salvezza: un centro di gravità per la medicina, ed. Cantagalli, 1999). Sia nel caso si pervenga ad una risoluzione del quadro patologico che è alla base della sofferenza fisica e spirituale del paziente, sia, quando ciò non sia tecnicamente possibile o moralmente ammissibile, la salvezza dell'uomo nella sua unitotalità (corpore et anima unus) non coincide con la ritrovata salute, né la sua eventuale perdizione con il persistere della malattia o con il sopraggiungere della morte. A fronte della prospettiva biologica di disporre di numerose linee cellulari cosiddette "immortali" che potrebbero un giorno rappresentare una fonte autologa o eterologa pressoché inesauribile di "tessuti di ricambio" per il corpo umano, occorre affermare con decisione la non riducibilità della dimensione di eternità dell'uomo alla possibilità di una autoreplicazione indefinita delle sue cellule (o di quelle di un donatore), e la non identificabilità della salvezza personale con il raggiungimento di tale obiettivo salutista. In questa luce appare ultimamente non contraddittoria con la verità dell'uomo ed il suo destino trascendente (cfr. Evangelium vitae, 38) anche l'eventuale prospettiva di una limitazione della disponibilità di cellule staminali umane in conseguenza del rispetto dovuto alla vita e alla dignità dell’embrione umano, o, più verosimilmente, quella di un’ attesa maggiore perla conquista dello stesso obiettivo terapeutico attraverso vie alternative che coinvolgono le cellule staminali adulte. Liberando medici e pazienti dalla deriva utopica di una perfezione biologica che elimini la finitezza dell'uomo, e quindi la malattia e la morte, la concezione sopra evocata incoraggia i primi nella ricerca di strategie terapeutiche più adeguate e corrispondenti al bene integrale della persona del paziente, e consente a quest' ultimo, nella sua lotta contro la malattia, di cercare un senso anche per la sofferenza presente e di sostenere una speranza per la propria vita che non censura la domanda di salvezza contenuta in quella di salute.

La seconda questione riguarda il significato e il valore dell’ attività di ricerca scientifica che oggi, più che in altre epoche, tanto impegna uomini e mezzi in ogni parte del mondo. I passi della scienza, ed in modo emblematico quelli della biologia e della medicina, che più direttamente concernono la vita umana, sono guidati da uno scopo e mossi secondo un metodo che richiedono di essere attentamente considerati e valutati. La rivendicazione di una libertà senza limiti per gli obiettivi della ricerca e i mezzi adottati per conseguirli lascia trasparire un'idea di scienza come fine a sé stessa, esercizio ideale di conoscenza teorica (o pratica) autoreferenziale o strumento di un avanzamento tecnologico indipendente dalla esigenza di un autentico progresso umano. Al contrario, "la scienza in generale, e la scienza medica in particolare, è giustificata e diventa uno strumento di progresso, liberazione e felicità solo nella misura in cui serve il benessere integrale dell'uomo" (Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Congresso di Neuropsichiatria, 12 aprile 1986, in: L'Osservatore Romano, 13.04.1986, p. 5). La coscienza di questo compito, che rende nobile la scienza e grande la statura umana dei suoi cultori, implica la consapevolezza di un limite non certo alla creatività del lavoro o all'orizzonte dell'indagine, ma agli strumenti empirici adottabili in ciascuna ricerca nonché alla scelta del metodo da seguire nelle indagini. Il bene integrale dell'uomo richiede, infatti, il riconoscimento di una "umanità" che non può essere ferita o calpestata nel percorso stesso di una ricerca, e non solo nelle successive eventuali applicazioni dei risultati conseguiti. Nella conoscenza scientifica, non meno che in quella ordinaria, il metodo è dettato dall'oggetto dell'indagine, sicché non è corretto usare lo stesso metodo per ogni caso. Questo limite "oggettivo" del percorso conoscitivo impone che lo studio delle cellule staminali umane non possa essere condotto con gli stessi procedimenti adottati per le cellule staminali di altri animali, ad esempio isolandole da embrioni viventi sviluppati in laboratorio. La specifica di "umano" è sostanziale e non accidentale, ed impone un mutamento irrinunciabile di metodo nell'approccio scientifico all'oggetto/soggetto "uomo", ad ogni singolo uomo e a tutti gli uomini sin dal loro venire all'esistenza.

Affiora qui la terza vexata quaestio antropologica della ricerca sulle cellule staminali: l'identità e lo status ontologico dell'embrione umano, che rapprensentano il nodo cruciale anche di non poche questioni inerenti la ricerca biomedica contemporanea. Il rispetto incondizionato dovuto all'embrione umano -che esclude la sua generazione in vitro, manipolazione o distruzione per qualsivoglia fine- trova consistenza nel riconoscimento della piena umanità del concepito a partire dal processo della fecondazione. L'affermazione si fonda su una corretta interpretazione del dato biologico sullo sviluppo embrionale (coordinato, continuo e graduale), cui il Magistero ha fatto riferimento in diversi documenti (De abortu procurato, III Donum vitae, I,1; Evangelium vitae, 60), e su una concezione sostanziale della persona umana, che la rende coestensiva all'essere umano: "Come un individuo umano non sarebbe una persona umana?" (Evangelium vitae, 60). Pur non entrando nel merito della ampia discussione biologica e filosofica che la domanda abbraccia, servirà ricordare che le argomentazioni contro l'individualità e la piena umanità dell'embrione, riesumate pubblicamente in occasione del dibattito sulle cellule staminali, non sono affatto originali, né apportano una significativa novità metodologica o documentativa. La costruzione di una distinzione concettuale, avente pretesa di referenza empirica, tra struttura biologica preorganismica o preembrionale (fino allo stadio di blastocisti) e organismo embrionale vero e proprio (dopo l'impianto, a partire dal quattordicesimo giorno di sviluppo) risulta arbitraria, sia sotto il profilo delle proprietà che identificano il processo biologico in questione, sia in relazione alla stadiazione convenzionale di tipo morfologico-temporale del medesimo, e come tale non è decisiva in ordine alla definizione dello statuto ontologico dell'embrione all'inizio del suo sviluppo. Così come non appare pertinente per l'esserci della persona umana la condizione, posta da alcuni, della presenza di un abbozzo del sistema nervoso centrale o dell'inizio dell'attività neurofisiologica: l'uomo è persona in quanto unità sostanziale di anima e corpo, e l'assenza di strutture, o funzioni (facoltà non ancora in atto, a motivo dello stadio precoce di sviluppo) non nega l'esistenza del referente ontologico, la cui natura razionale ne assicura la vita umana personale anche in assenza di manifestazioni empiriche. Del resto, l'embrione umano non potrebbe mai diventare -né per virtù propria, né per quella di altri- ciò che già non fosse, e cioè un uomo.

Come per altre questioni di etica della ricerca scientifica e della clinica medica, anche nel caso dello studio delle cellule staminali e delle loro applicazioni alla terapia dei trapianti "il criterio fondamentale di valutazione risiede nella difesa e promozione del bene integrale della persona umana, secondo la sua peculiare dignità. A tal proposito, vale la pena di ricordare che ogni intervento medico sulla persona umana è sottoposto a dei limiti che non si riducono all'eventuale impossibilità tecnica di realizzazione, ma sono legati al rispetto della stessa natura umana intesa nel suo significato integrale: "Ciò che è tecnicamente possibile, non è per ciò stesso moralmente ammissibile".

Tra i "sentieri che non rispettano la dignità ed il valore della persona umana" (ivi), vi sono le procedure che implicano la manipolazione e la distruzione dell'embrione umano a fini di ricerca o di innesto di tessuti su pazienti, e che "non sono moralmente accettabili, neanche se finalizzate ad uno scopo in sé buono" (ivi). L'affermazione di questo principio, che equipara il concepito al già nato sotto il profilo della tutela della sua vita, si pone in continuità con il precedente Magistero ordinario della Chiesa e la tradizione della teologia morale cattolica. Il primo che già era intervenuto argomentativamente nella questione morale del feto, in relazione al suo status, con Papa Innocenzo XI (Denz. Schön., 2135) in tempi più recenti e in modo più articolato ha ribadito che il nascituro, in quanto essere umano, merita un rispetto incondizionato, lo stesso che è dovuto ad ogni altro uomo (Gaudium et spes, 51; De abortu procurato, III; Donum vitae, I,1; Evangelium Vitae, 60-63). Anche nel "caso della sperimentazione sugli embrioni umani, in crescente espansione nel campo della ricerca biomedica e legalmente ammessa in alcuni Stati" (Evangelium vitae, 63), vale il principio generale: "L'uccisione diretta e volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale" (ivi, 57) e, seppure dovesse venire compiuta "a vantaggio di altre [creature umane], costituisce un atto assolutamente inaccettabile" (ivi, 63).

Di fronte alla prospettiva di un’ applicazione terapeutica delle cellule staminali prelevate da embrioni umani, generati in laboratorio per fecondazione artificiale e non più destinati allo sviluppo endouterino perché ormai da tempo crioconservati nei centri per la cura della sterilità coniugale, anche tra i cristiani vi è chi pur prendendo le distanze dall'utilitarismo e dal pragmatismo che facilmente assolvono questo tipo di intervento ritiene che non si possa formulare una proibizione assoluta di tali esperimenti. Alcuni, in accordo con le teorie etiche teleologiche (proporzionalismo, consequenzialismo) e non riconoscendo nel rispetto della vita dell'embrione umano, almeno fino ad un certo stadio di sviluppo, un valore morale fondamentale, vedono nella ricerca sulle cellule staminali embrionali una mescolanza di effetti buoni e cattivi tali da richiedere di giudicare la moralità di questa azione in modo differenziato: la sua "bontà" morale sulla base della positiva intenzione del ricercatore riferita alla possibile terapia di determinate malattie, e la sua "ingiustezza" in considerazione degli effetti negativi sulla vita dell'embrione (considerata un valore di ordine "premorale" o fisico o ontico). Di conseguenza, pur ammettendo che la fecondazione in vitro o la clonazione, se eseguita per generare un essere umano, sia "sbagliata", essi non giungono a valutare come moralmente "cattiva" la volontà che consente, progetta o esegue il prelievo delle cellule staminali da embrioni umani conservati a lungo sotto azoto liquido o "donati" di recente, a questo scopo, dalle coppie che si sono sottoposte a tecniche di procreazione artificiale. E questo in considerazione sia del destino altrimenti riservato a questi embrioni (deperimento progressivo o distruzione), sia dell'intenzione del biologo e del medico ed eventualmente della coppia donatrice che si volgerebbe ad un alto valore di ordine morale (la ricerca di una terapia per i pazienti) giudicato decisivo in quella circostanza.

E’ comprensibile che siffatto ragionamento possa trovare una sua forza persuasiva, a motivo della immediata sintonia con la mentalità scientifica e tecnica, proprio tra i ricercatori e i medici, abituati a valutare operativamente le loro attività scientifiche, diagnostiche e terapeutiche sulla base del rapporto tra risultati e risorse e tra benefici ed eventi avversi; mentalità che talora si trasmette inavvertitamente, come per osmosi, anche in coloro che si rivolgono ai centri per il trattamento della sterilità di coppia, indotti come sono a considerare il frutto della procreazione umana più il "prodotto" di un efficace intervento biomedico che non "il termine personalissimo dell'amorosa e paterna provvidenza di Dio" (Evangelium vitae, 61), l'unico essere "creato da Dio per se stesso" (Gratissimam sanae, 9). Tuttavia anche la più scrupolosa ponderazione degli effetti buoni o cattivi prevedibili in conseguenza di un'azione non è un metodo adeguato per giudicare la qualità morale di una scelta eticamente rilevante quale è quella di intervenire su una vita umana. Né basta la buona intenzione, in quanto "la moralità dell'atto umano dipende anzitutto e fondamentalmente dall'oggetto ragionevolmente scelto dalla volontà deliberata" (Veritatis splendor, 78), ossia se questo è ordinabile al bene e al fine ultimo che è Dio. La stessa ragione attesta che tra gli oggetti delle azioni umane che "si configurano come ‘non ordinabili’ a Dio perché contraddicono radicalmente il bene della persona fatta a Sua immagine" (ivi 80) vi è tutto ciò che è contro la vita umana stessa, come la soppressione, la violazione dell'integrità e l'offesa della dignità di un essere umano dal suo concepimento alla morte naturale. La generazione per clonazione di un embrione umano al fine di utilizzarlo come fonte di cellule staminali da destinarsi alla coltura e alla differenziazione e, successivamente, all'innesto nel corpo dei pazienti che hanno fornito il nucleo delle loro cellule somatiche per la clonazione medesima è un’azione indegna della persona umana perché si oppone al suo bene, e nessuna intenzione buona o circostanza particolare è capace di cancellarne la malizia. Non può dunque essere oggetto di un atto positivo di volontà anche se nell'intento di salvaguardare o promuovere un importante bene individuale quale è la salute.

Don Roberto Colombo

Professore Associato di Biochimica

Responsabile dell'Unità di Ricerca

in Biologia e Genetica Umana

Università Cattolica S. Cuore,

Milano

 

(Orizzonte Medico, anno LVII, n. 2, marzo-aprile 2002: 15-17)