CHI
HA DIRITTO
AI DIRITTI DELL' UOMO ?
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del
mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei
diritti dell'Uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della
libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo
siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto
a ricorrere, come ultima istanza alla ribellione contro la tirannia e
l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo
di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un
migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a
perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e
di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di
questi impegni;
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
Come ideale comune da
raggiungersi da tutti i Popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo
ed ogni organo della Società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
ART.
1.
Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.
ART.
2
1)
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, o giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o un autonomo o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
ART.
3
Ogni
individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della propria
persona.
ART.
4
Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ART
5
Nessun
individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni
crudeli, inumani o degradanti.
ART.
6
Ogni
individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
ART.
7
Tutti
sono eguali davanti alla Legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad
una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
ART.
8
Ogni
individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
Tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla Costituzione o dalla Legge.
ART.
9
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ART.
10
Ogni
individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un Tribunale indipendente ed imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di
ogni accusa penale che gli venga rivolta.
ART.
11
1)
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo, nel
quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2)
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo ed omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà, del pari,
essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui
il reato sia stato commesso.
Art.
12
Nessun
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
ART.
13
1)
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2)
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
Art.
14
1)
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2)
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini ed ai principi
delle Nazioni Unite.
ART.
15
1)
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2)
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza né
del diritto di mutare cittadinanza.
ART.
16
1)
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio ed all'atto
del suo scioglimento.
2)
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei
futuri coniugi.
3)
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha il diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
ART.
17 1)
Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con
altri.
2)
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
ART.
18
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero di coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
ART.
19
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
ART.
20
1)
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2)
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
ART.
21
1)
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia
direttamente, sia indirettamente, attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2)
Ogni individuo ha diritto di accedere, in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3)
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del Governo, tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed uguale e a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
ART.
22
Ogni
individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità,
ed al libero sviluppo della sua personalità.
ART.
23
1)
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego a giuste
e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2)
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad uguale retribuzione per
uguale lavoro.
3)
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso ed alla sua famiglia una esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione
sociale.
4)
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
ART.
24
Ogni
individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
ART
25
1)
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo alla
alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2)
La maternità o l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
ART.
26
1)
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L’ istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria.
2) L’istruzione tecnica e
professionale deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3)
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai propri figli.
ART.
27
1)
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2)
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivati da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli
sia autore.
ART.
28
Ogni
individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e
le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
ART.
29
1)
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2)
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale, in una società democratica.
3)
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini ed i principi delle Nazioni Unite.
ART.
30
Nulla
della presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona, di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante
alla distruzione di alcuni diritti e delle libertà in essa enunciati.
I
principali diritti umani indicati nella Dichiarazione universale
1)
Diritto alla vita =
art. 3
2)
Diritto alla integrità fisica e conseguente divieto della tortura e dei
trattamenti degradanti =
art. 5
3)
Diritto alla sicurezza =
art. 3, 22
4)
Diritto alla libertà =
art. 3, 4
5)
Diritto alla eguaglianza =
art. 2
7)
Diritto alla Famiglia =
art. 16, 25
8)
Diritto alla autonomia della vita privata =
art. 12, 13
9)
Diritto alla libertà di pensiero =
art. 18, 19
10)
Diritto alla libertà religiosa =
art. 18
11)
Diritto di riunione e associazione =
art. 20
12)
Diritto di partecipazione alla vita pubblica =
art. 21
13)
Diritto al lavoro =
art. 23, 24
14)
Diritto all'istruzione =
art. 26, 27
15)
Diritto all'assistenza =
art. 25
16)
Diritto di proprietà =
art. 17
Le convenzioni
internazionali scaturite dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Atti generali
-
Patto
sui diritti economici, sociali e culturali (16/12/66)
-
Patto sui diritti civili e politici (16/12/66)
Atti a carattere particolare
-
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (9/12/48)
-
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (21/12/65)
-
Convenzione sui diritti politici della donna (21/12/52)
-
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna
-
Convenzione sui diritti del fanciullo (20/9/89)
Europa
-
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (4/11/50)
-
Carta
sociale europea (18/10/61).