S T A T U T 0
DEL
MOVIMENTO PER LA VITA
Art. 1 – E’ costituito, con sede in Roma, il "Movimento Per la Vita Italiano", associazione non riconosciuta che riunisce in vincolo federativo le associazioni locali che abbiano scopi consimili ai suoi, costituite nel territorio della Repubblica.
Art.
2 - L'ordinamento e l'organizzazione del "Movimento Per la Vita
Italiano", sono regolati dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e
dallo statuto dell'Associazione.
Art.
3 - il "Movimento" si propone di promuovere sia a livello
individuale, sia nell’ambito dei gruppi sociali naturali e organizzati una
mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano fin dal
concepimento, in tutte le sue esigenze e in tutto l'arco del suo sviluppo,
promovendo perciò la crescita e lo sviluppo della persona nell'ambiente
naturale di una stabile famiglia.
Persegue pertanto tutte quelle iniziative che a livello di legislazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica sono idonee a promuovere la tutela delle vite nascenti e a rimuovere gli ostacoli al suo sviluppo, tra i quali in primo luogo ogni legislazione abortista e quindi attualmente la legge n. 194/78.
Costituisce un fondo di solidarietà sociale
attraverso autotassazioni e contribuzioni spontanee, contributi versati dagli
associati nella misura stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio
direttivo, proventi delle proprie attività promozionali e ogni altro
contributo di enti e privati per finanziare tutte le iniziative che rientrano
nella sua sfera di azione.
Art. 4 – Il “Movimento Per
la Vita Italiano" non ha scopo di lucro.
Art.
5 – Il “Movimento” é formato dalle associazioni locali che, perseguendo
le stesse finalità, chiedono di esservi ammesse come soci. Le associazioni
locali mantengono piena autonomia nel regolare la propria costituzione e
organizzazione. Ogni associazione locale risponde autonomamente delle obbligazioni da contrarre.
Art.
6 - Organi del "Movimento" sono: l'Assemblea generale, il
Consiglio direttivo ed il Presidente, nonché il o i Vice-Presidenti, il
Segretario e il Tesoriere, il Collegio dei tre revisori e il Collegio dei tre
probiviri.
Art.
7 - L'assemblea generale è composta dai rappresentanti delle
associazioni, detta le linee generali dell’azione del "Movimento”,
elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio
dei probiviri, approva la relazione sull’operato del Consiglio direttivo e il
bilancio, assume le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei presenti
purché questi siano o rappresentino almeno il quindici per cento dei soci.
Art. 8
- Il Consiglio
direttivo é composto da sette a trentuno membri, dei quali l’ 80 per cento
eletti dall'assemblea, che prima della votazione per il rinnovo determinerà il
numero dei componenti; i restanti Consiglieri saranno cooptati dal Consiglio
direttivo e il loro mandato cesserà con quello del Consiglio stesso.
Art.
9 – Il Presidente rappresenta l'associazione anche nei rapporti
internazionali, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea, assume
tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi del
"Movimento" dettati dall'assemblea ed elaborati dal Consiglio
direttivo. Il
vice-presidente più anziano d'età sostituisce il presidente in caso di
impedimento o indisponibilità.
Art.
10 – L’ ammissione nel “Movimento" delle associazioni locali che ne
facciano richiesta è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto,
valutate sia la conformità dell' associazione richiedente agli scopi del
“Movimento", sia la sua capacità operativa di conseguirli. Sempre a voto
segreto, il Consiglio direttivo può dichiararle decadute dalla associazione
al “Movimento" se la loro struttura o la loro attività non siano
conformi alle finalità di cui sopra. Per la deliberazione di esclusione è necessaria la
maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti alla seduta. L’ammissione
delle associazioni locali al “Movimento” è fra i poteri delegabili dal
Consiglio direttivo alla Giunta esecutiva che delibererà con voto segreto e
sottoporrà la deliberazione, con motivazione scritta in caso di non ammissione,
alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva.
La
ratifica avverrà a voto segreto quando anche uno solo dei membri del Consiglio
direttivo lo richieda.
Art. 11
- Il Consiglio
direttivo può accogliere l'adesione di associazioni, gruppi, enti, persone che
condividendone gli scopi chiedono di collaborare alle attività del
“Movimento" o anche ad alcune di esse. I rappresentanti di tali membri
aderenti partecipano all'assemblea.
Art. 12
- il Consiglio
direttivo delibera l’adesione, anche con vincolo federativo, del
“Movimento" a quelle organizzazioni internazionali che perseguono le
stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione.
Art.
13 - Per il conseguimento dei suoi scopi associativi il
"Movimento" intende promuovere e mantenere collegamenti con enti,
confessioni religiose, organizzazioni, gruppi e movimenti e ogni persona di
buona volontà.
Art.
14 - Il Collegio dei tre revisori dei conti é eletto dall’ assemblea e
resta in carica due anni; i suoi membri sono rieleggibili. L’assemblea elegge
i due supplenti che comunque scadranno con la scadenza del collegio.
Art. 15 - Il Collegio dei tre probiviri è eletto dall'assemblea e dura in carica due anni: i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea elegge i due supplenti che comunque scadranno alla scadenza del collegio.
Al
Collegio dei probiviri è demandato l’esame delle questioni relative al
comportamento di singole persone, sia appartenenti agli organi sociali sia da
essi chiamati a collaborare, che il Consiglio direttivo gli sottoporrà. Il
Collegio deciderà senza formalità salva la osservanza del contraddittorio.
Art. 16 – L’associazione
chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea
ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro quattro
mesi.
Art.
17 – Il socio recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più
parte dell' associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di
altra natura nei confronti dell' associazione, né potrà rivendicare compensi o
restituzione di quote, statuendosi che ogni apporto è destinato ai fini
associativi.
Art.
18 - In caso di scioglimento o messa in liquidazione, il nome e il
patrimonio dell’ associazione saranno devoluti, secondo le norme, modalità e
tempi che saranno stabiliti dalla associazione, ad altro ente o associazione
che sarà in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del
presente statuto.
Art 19 – Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.