S T A T U T 0

  DEL

MOVIMENTO PER LA VITA

 

Art. 1 – E’ costituito, con sede in Roma, il "Movimento Per la Vita Italiano", associazione non riconosciuta che riunisce in vincolo federativo le associazioni locali che abbiano scopi consimili ai suoi, costituite nel territorio della Repubblica.

 

Art. 2 - L'ordinamento e l'organizzazione del "Movimento Per la Vita Italiano", sono regolati dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e dallo statuto dell'Associazione.

 

Art. 3 - il "Movimento" si propone di promuovere sia a livello individuale, sia nell’ambito dei gruppi sociali naturali e organizzati una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano fin dal concepimento, in tutte le sue esigenze e in tutto l'arco del suo sviluppo, promovendo perciò la crescita e lo sviluppo della persona nell'ambiente naturale di una stabile famiglia.

Persegue pertanto tutte quelle iniziative che a livello di legislazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica sono idonee a promuovere la tutela delle vite nascenti e a rimuovere gli ostacoli al suo sviluppo, tra i quali in primo luogo ogni legislazione abortista e quindi attualmente la legge n. 194/78.

Costituisce un fondo di solidarietà sociale attraverso autotassazioni e contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nella misura stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo, proventi delle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di enti e privati per finanziare tutte le iniziative che rientrano nella sua sfera di azione.

 

Art. 4 – Il “Movimento Per la Vita Italiano" non ha scopo di lucro.

Art. 5 – Il “Movimento” é formato dalle associazioni locali che, perseguendo le stesse finalità, chiedono di esservi ammesse come soci. Le associazioni locali mantengono piena autonomia nel regolare la propria costituzione e organizzazione. Ogni associazione locale  risponde autonomamente delle obbligazioni da contrarre. In ambito provinciale e regionale le associazioni locali aderenti alla Federazione nazionale possono dar vita a Federazioni, rispettivamente provinciali e regionali, mantenendo il rapporto diretto di associazione con la Federazione nazionale.

 

Art. 6 - Organi del "Movimento" sono: l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo ed il Presidente, nonché il o i Vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, il Collegio dei tre revisori e il Collegio dei tre probiviri.

 

Art. 7 - L'assemblea generale è composta dai rappresentanti delle associazioni, detta le linee generali dell’azione del "Movimento”, elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri, approva la relazione sull’operato del Consiglio direttivo e il bilancio, assume le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei presenti purché questi siano o rappresentino almeno il quindici per cento dei soci.

 

Art. 8 - Il Consiglio direttivo é composto da sette a trentuno membri, dei quali l’ 80 per cento eletti dall'assemblea, che prima della votazione per il rinnovo determinerà il numero dei componenti; i restanti Consiglieri saranno cooptati dal Consiglio direttivo e il loro mandato cesserà con quello del Consiglio stesso. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e può cooptare, oltre alla quota del 20 per cento dei consiglieri di cui al comma precedente, altri componenti in sostituzione di quelli che vengano a mancare. Nomina il presidente (anche tra persone estranee al “Movimento"), uno o più vice-presidenti, il segretario e il tesoriere, e può revocarne la nomina. Delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituito con la presenza di più del 50 per cento dei componenti. Può nominare nel suo seno una Giunta esecutiva alla quale può delegare poteri. Il Consiglio può chiamare ad assistere alle sue riunioni persone estranee al Consiglio stesso, per particolari competenze. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano di diritto con voto consultivo i presidenti delle Federazioni regionali o i Coordinatori regionali e il Direttore del periodico sociale, senza che dalla loro presenza dipenda il numero legale necessario per la valida costituzione del Consiglio.

 

Art. 9 – Il Presidente rappresenta l'associazione anche nei rapporti internazionali, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea, assume tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi del "Movimento" dettati dall'assemblea ed elaborati dal Consiglio direttivo. Il vice-presidente più anziano d'età sostituisce il presidente in caso di impedimento o indisponibilità.

 

Art. 10 – L’ ammissione nel “Movimento" delle associazioni locali che ne facciano richiesta è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto, valutate sia la conformità dell' associazione richiedente agli scopi del “Movimento", sia la sua capacità operativa di conseguirli. Sempre a voto segreto, il Consiglio direttivo può dichiararle decadute dalla associazione al “Movimento" se la loro struttura o la loro attività non siano conformi alle finalità di cui sopra. Per la deliberazione di esclusione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti alla seduta. L’ammissione delle associazioni locali al “Movimento” è fra i poteri delegabili dal Consiglio direttivo alla Giunta esecutiva che delibererà con voto segreto e sottoporrà la deliberazione, con motivazione scritta in caso di non ammissione, alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva. La ratifica avverrà a voto segreto quando anche uno solo dei membri del Consiglio direttivo lo richieda.

 

Art. 11 - Il Consiglio direttivo può accogliere l'adesione di associazioni, gruppi, enti, persone che condividendone gli scopi chiedono di collaborare alle attività del “Movimento" o anche ad alcune di esse. I rappresentanti di tali membri aderenti partecipano all'assemblea.

 

Art. 12 - il Consiglio direttivo delibera l’adesione, anche con vincolo federativo, del “Movimento" a quelle organizzazioni internazionali che perseguono le stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione.

 

Art. 13 - Per il conseguimento dei suoi scopi associativi il "Movimento" intende promuovere e mantenere collegamenti con enti, confessioni religiose, organizzazioni, gruppi e movimenti e ogni persona di buona volontà.

 

Art. 14 - Il Collegio dei tre revisori dei conti é eletto dall’ assemblea e resta in carica due anni; i suoi membri sono rieleggibili. L’assemblea elegge i due supplenti che comunque scadranno con la scadenza del collegio.

 

Art. 15 - Il Collegio dei tre probiviri è eletto dall'assemblea e dura in carica due anni: i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea elegge i due supplenti che comunque scadranno alla scadenza del collegio.

Al Collegio dei probiviri è demandato l’esame delle questioni relative al comportamento di singole persone, sia appartenenti agli organi sociali sia da essi chiamati a collaborare, che il Consiglio direttivo gli sottoporrà. Il Collegio deciderà senza formalità salva la osservanza del contraddittorio.

 

Art. 16 – L’associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi.

 

Art. 17 – Il socio recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell' associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell' associazione, né potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni apporto è destinato ai fini associativi.

 

Art. 18 - In caso di scioglimento o messa in liquidazione, il nome e il patrimonio dell’ associazione saranno devoluti, secondo le norme, modalità e tempi che saranno stabiliti dalla associazione, ad altro ente o associazione che sarà in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.

 

Art 19 – Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.